Pubblico Ministero di Chemnitz Annaberger Strasse 79, 09120 Chemnitz Signor xxxxxxxxxxxxxx |
Chemnitz, il 27 ottobre 2000 Telefono: 0371/453-4414 Impiegato: Signor Avv. a.GL. Zöllner/leu Riferimento: xxxxxxxxxx (da citare per favore nella risposta) |
Istruttoria contro xxxxxxxxxx
per diffamazione
Querela del 30.05.2000
Egregio Signor Kleber,
ho dato non luogo a procedere all'istruttoria del 25.10.2000 conformemente al § 170 Capoverso 2 del codice di procedura penale.
Motivi:
All'accusato fu rimproverato d'aver designato il querelante come neonazista, e quindi d'averlo offeso, in un articolo del giornale "Freibärger", edizione del maggio 2000. Inoltre si rimproverò che una foto del querelante fosse stata pubblicata senza autorizzazione.
Non c'è diffamazione punibile nel senso del § 185 della costituzione, l'accusato non ha oltrepassato i limiti della libertà di stampa. Nel giudizio sulla questione di sapere se la designazione di neonazista rappresenti una diffamazione è normativo tener conto di come un lettore medio intelligente e imparziale s'inganni su quest'espressione. Decisivo è perciò il contenuto semantico oggettivo (contenuto dell'affermazione), non dunque che cosa voleva esprimere o che cosa intende con quest'affermazione il querelante interessato, ma che cosa è stato espresso col concetto di neonazista. Proprio sullo sfondo della "violenza di destra", frequentemente discussa attualmente in pubblico, il concetto di neonazista è usato come concetto collettivo per tutte le persone che in qualche modo sono annoverate nello spettro politico di destra, senza che in ciò si faccia differenza, all'interno dello spettro di destra, dal punto di vista d'un'appartenenza ad un gruppo specifico. Qui la designazione usata non rappresenta nessuna diffamazione, ma soltanto classifica il querelante fra i membri d'un gruppo a cui egli effettivamente appartiene. Il querelante deve essere senza dubbio inquadrato come orientato a destra in quanto presidente, a scala di Länder, della squadra di Sassonia e Slesia Inferiore nelle gare tra Länder. Dal punto di vista della pubblicazione della foto del querelante la sua autorizzazione era superflua a causa del § 23 Capoverso 1 N.3 legge sui documenti artistici
Molto rispettosamente
firmato Zöllner
avvocato e dirigente di gruppo
Si domanda comprensione per il fatto che questa comunicazione, essendo stata redatta elettronicamente, non contiene nessuna firma